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La registrazione al portale ACN passo per passo

Aggiornato al 21 agosto 2026 · a cura di NIS2Suite · informazione operativa, non consulenza legale

La registrazione sulla piattaforma NIS dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è l'adempimento più semplice della NIS2 e, allo stesso tempo, quello con la sanzione più facile da prendere. Non è un modulo da compilare una volta e dimenticare: è un ciclo annuale, con finestre precise, una dichiarazione che diventa definitiva e un obbligo di aggiornamento continuo. Vediamolo nell'ordine in cui lo si incontra.

Chi deve registrarsi e in quale finestra?

L'art. 7 del D.Lgs. 138/2024 stabilisce che dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto si registrano o aggiornano la propria registrazione sulla piattaforma digitale resa disponibile dall'Autorità nazionale competente NIS. Vale anche per chi era già registrato l'anno prima: la dichiarazione va rifatta o riconfermata ogni anno. Se non siete sicuri di rientrare, la valutazione preliminare è descritta nella guida sull'ambito di applicazione: il decreto prevede un'autovalutazione, quindi la responsabilità della verifica iniziale è dell'azienda.

Che cosa serve prima di aprire il portale?

Tre cose, e conviene procurarsele con calma prima che si apra la finestra:

Come si svolge la procedura?

  1. Censimento del punto di contatto: la persona designata si registra come utente sul portale accedendo con SPID o CIE.
  2. Associazione al soggetto: il punto di contatto collega la propria utenza all'organizzazione tramite gli identificativi dell'ente.
  3. Compilazione della dichiarazione NIS, articolata in quattro sezioni: contesto, caratterizzazione, tipologie di soggetto e autovalutazione. È qui che si dichiarano i settori, i sottosettori e le tipologie degli allegati che descrivono l'attività.
  4. Riepilogo e invio: prima dell'invio il portale mostra il riepilogo delle informazioni fornite e le dichiarazioni di responsabilità da accettare.

Le informazioni minime richieste dalla norma sono: ragione sociale; indirizzo e recapiti aggiornati, compresi e-mail e numeri di telefono; la designazione del punto di contatto con il ruolo ricoperto presso il soggetto e i recapiti aggiornati; e, ove applicabile, i pertinenti settori, sottosettori e tipologie di soggetto degli allegati I, II, III e IV.

⚠️ Dopo l'invio esiste un margine per correggere: la Determinazione ACN n. 379887/2025 sul Portale e sui Servizi NIS prevede un termine di dieci giorni entro cui è possibile modificare la dichiarazione, decorso il quale diventa definitiva. Ai soggetti già presenti nell'elenco il portale propone una bozza precompilata con i dati dell'anno precedente, da rivedere e confermare: è comodo, ma va letta riga per riga, perché confermare dati superati è comunque una dichiarazione inesatta.

Che cosa succede dopo l'invio?

Il calendario prosegue senza che l'azienda debba fare nulla, fino alla primavera:

QuandoCosa accadeRiferimento
1° gennaio – 28 febbraioRegistrazione o aggiornamento della registrazione con la dichiarazione NISart. 7, comma 1
entro il 31 marzoL'Autorità redige l'elenco dei soggetti essenziali e dei soggetti importantiart. 7, comma 2
dopo l'elencoComunicazione, tramite la piattaforma, di inserimento, permanenza o espunzione dall'elencoart. 7, comma 3
15 aprile – 31 maggioSeconda finestra: i soggetti inseriti o confermati forniscono o aggiornano le informazioni ulterioriart. 7, comma 4
entro 14 giorni da ogni variazioneNotifica di qualsiasi modifica delle informazioni trasmesseart. 7, comma 7

Nella seconda finestra si va sul tecnico: spazio di indirizzamento IP pubblico e nomi di dominio in uso o nella disponibilità del soggetto; l'elenco degli Stati membri in cui si forniscono servizi che rientrano nell'ambito del decreto; i responsabili indicati dalla norma con ruolo e recapiti; e un sostituto del punto di contatto. Alcune categorie di operatori digitali (servizi DNS, registri di nomi di dominio, cloud, data center, reti di distribuzione dei contenuti, servizi gestiti e di sicurezza gestiti, mercati online, motori di ricerca, piattaforme di social network) devono indicare anche l'indirizzo della sede principale e delle altre sedi nell'Unione europea, o quello del rappresentante designato se non stabiliti nell'UE.

E il referente CSIRT?

Accanto al punto di contatto c'è la figura del referente CSIRT, che l'ACN ha introdotto con i propri provvedimenti attuativi: è la persona che tiene i rapporti con il CSIRT Italia per le notifiche di incidente, e si designa dalla sezione di aggiornamento dati del Portale dei servizi. Per i soggetti inseriti nell'elenco per la prima volta nel 2026, la Determinazione ACN n. 127434/2026 ha fissato un percorso graduale: designazione del referente CSIRT entro la fine del 2026, obblighi di notifica a partire dal 1° gennaio 2027 e misure di sicurezza di base entro il 31 luglio 2027. Il quadro completo delle date è nella guida alle scadenze 2026.

La piattaforma serve anche per altro?

Sì. La stessa piattaforma è il canale attraverso cui, negli anni successivi, passano gli altri adempimenti: la comunicazione dell'elenco dei fornitori rilevanti introdotta dalla Determinazione ACN n. 127437/2026 in attuazione dell'art. 18, e l'elencazione e categorizzazione delle attività e dei servizi prevista dalla Determinazione ACN n. 155238/2026 in attuazione dell'art. 30, con la sua finestra annuale dal 1° maggio al 30 giugno. Il decreto stesso prevede che le comunicazioni e le interazioni con l'Autorità avvengano in via prioritaria tramite la piattaforma: quindi è lì che bisogna guardare, non nella posta ordinaria.

Che cosa si rischia sbagliando questa parte?

La mancata registrazione, comunicazione o aggiornamento delle informazioni previste dall'art. 7 e l'inosservanza delle modalità stabilite dall'Autorità sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie fino allo 0,1% del fatturato annuo su scala mondiale per i soggetti essenziali e fino allo 0,07% per i soggetti importanti (per le pubbliche amministrazioni gli importi sono fissi). E c'è l'aggravante: in caso di mancata o tardiva registrazione vengono comunque contestate tutte le violazioni previste dall'articolo sulle sanzioni, con applicazione della sanzione per la violazione più grave aumentata fino al triplo. Il dettaglio è nella guida alle sanzioni.

Come ci si organizza per non arrivare di corsa?

  1. Segnate le due finestre in calendario (gennaio-febbraio e 15 aprile-31 maggio) come scadenze aziendali, non come promemoria dell'ufficio IT.
  2. Tenete un fascicolo con i dati dichiarati: settori e tipologie scelte, dati dimensionali usati, IP e domini comunicati, nomi e ruoli di punto di contatto, sostituto e referente CSIRT. All'anno successivo serve per confrontare la bozza precompilata con la realtà.
  3. Definite chi segnala le variazioni: quattordici giorni passano in fretta se cambia un rappresentante legale, un dominio o un indirizzo IP e nessuno ha il compito di avvisare.
  4. Non fermate il resto del lavoro in attesa della comunicazione di inserimento: le misure e le evidenze si costruiscono in mesi, non in settimane (checklist del primo anno).
Il portale è dell'ACN, la memoria dev'essere vostra NIS2Suite non trasmette dati all'ACN e non sostituisce il portale: prepara e conserva ciò che serve per compilarlo — anagrafica del soggetto, referenti, elenco delle attività e dei servizi con la categorizzazione, scadenze in evidenza — per una sola azienda o per tutte quelle che seguite. Prova gratuita di 14 giorni, senza carta. Scopri la piattaforma →

Fonti normative: D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138, artt. 7, 30, 34 e 38 (Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2024) · Determinazione ACN n. 379887/2025 (Portale ACN e Servizi NIS) · Determinazione ACN n. 127434/2026 (termini per i soggetti individuati nel 2026) · Determinazione ACN n. 127437/2026 (fornitori rilevanti) · Determinazione ACN n. 155238/2026 (elencazione e categorizzazione di attività e servizi) · acn.gov.it, sezione NIS – Registrazione. Le schermate e i passaggi del portale possono cambiare: fa fede quanto pubblicato dall'ACN. Non è consulenza legale.